(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino Alto-Adige n. 49/I-II del 5 dicembre 2017). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  dell'entrata  del   bilancio   di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2017-2019, di cui all'art. 1 della  legge  provinciale  29
dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte  le
variazioni previste nell'allegato A. 
  2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
della Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi  finanziari
2017-2019, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 21 del  2016,
sono introdotte le variazioni previste nell'allegato B. 
  3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato  di  previsione
dell'entrata e lo stato  di  previsione  della  spesa  presentano  le
seguenti variazioni: 
  a) anno 2017, in termini di  competenza:  +70.003.292,89  euro,  in
termini di cassa: +50.202.066,09 euro; 
  b) anno 2018, in termini di competenza: +2.391.070,70 euro; 
  c) anno 2019, in termini di competenza: +641.868,99 euro. 
  4. In relazione alle variazioni apportate dai  commi  1  e  2  sono
approvati gli allegati al bilancio di cui  all'allegato  C,  previsti
dal decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  per
quanto modificati. 
  5.  Per  i   fini   previsti   dalle   disposizioni   indicate   in
corrispondenza dei  capitoli  inseriti  nelle  missioni  e  programmi
indicati nell'allegato D sono autorizzate, per  ciascuna  missione  e
programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e  per
gli importi riportati nel medesimo  allegato,  con  riferimento  alle
predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note. 
  6.  Alla  copertura  delle  nuove  o   maggiori   spese   derivanti
dall'applicazione di  questa  legge  si  provvede  con  le  modalita'
indicate nell'allegato E. 
  7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i  trasferimenti  in  materia  di
finanza locale sono rideterminati dall'allegato F.